Taglio piante nel Parco, ecco il vademecum
By ComunicazioneIn Avvisi pubblici17th marzo, 2021Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ha lo scopo statuario di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche, dell’area protetta regionale estesa su 7.700 Ha e che interessa 28 comuni, dalla grande metropoli del nord milanese, passando per la Provincia di Monza e Brianza, fino alla Provincia di Como.
All’interno del territorio del Parco Regionale delle Groane, la gestione forestale è svolta dell’Ente Parco. Pertanto in caso sia necessario intervenire su alberi o piante si comunicano le procedure da adottare:
- In caso di pericolo imminente per grossi rami o alberi che minacciano l’incolumità pubblica o beni e strutture private per cui è necessaria la rapida messa in sicurezza è necessario contattare il 112 (NUE – numero unico emergenze) indicando con precisione località e i motivi inderogabili per l’intervento immediato.
- In caso di alberi o porzioni di essi che possono essere fonte di rischio per le loro condizioni o a causa di particolari eventi, per cui è necessaria quindi una valutazione e un probabile intervento, risulta fondamentale stabilire primariamente la responsabilità diretta, rivolgendosi al proprio Comune per le verifiche di competenza. L’Ente Parco interviene solo sulle aree di proprietà o gestite in convenzione.
- In caso di taglio di alberi facenti parte di un’area classificata bosco è necessario presentare istanza attraverso PROCEDURA INFORMATIZZATA che potrà essere inoltrata o presso gli uffici dell’Ente Parco tramite il servizio di sportello dedicato, oppure presso uno dei soggetti abilitati alla compilazione della stessa, pertanto non sono più accettate le denunce presentate sui modelli cartacei;
- Il taglio dei boschi può essere effettuato durante la stagione silvana, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno. In caso di interventi che interessano superfici boschive classificate come alto fusto va comunicato all’Ente forestale l’epoca di intervento di taglio esterna a tale periodo.
- In caso di taglio di piante al di fuori del bosco, in filare, in fasce alberate, nelle siepi, in gruppi di alberi isolati, in particolare appartenenti ad “Architetture vegetali censite” (Parchi e giardini storici, roccoli, viali alberati, ecc.) l’intervento è sempre subordinato ad una Autorizzazione dell’ Ente Parco. Va quindi presentata istanza presso gli uffici dell’Ente Parco tramite il servizio di sportello dedicato “Taglio Boschi”.
- L’attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni nonché la repressione sono esercitate dai Carabinieri Forestali, dagli operatori di Polizia Locale nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Si ricorda che anche queste ultime sono pubblici ufficiali agli effetti della L.R 9/2005 ss.mm.ii;
- In caso di taglio di alberi nei boschi, oggetto di ordinanze sindacali queste devono essere sempre precedute dalla presentazione a cura del proprietario del bosco o dell’esecutore del taglio o di altro soggetto delegato, della SCIA (ex denuncia di taglio boschivo all’art. 9 del R.R 5/2007).