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Definizione dell'adeguamento igienico, statico e tecnologico degli edifici all'interno del Parco
Approvato il Regolamento d'uso per la Definizione dell'adeguamento igienico, statico e tecnologico degli edifici all'interno del Parco, che serve a fare chiarezza sulle possibilità d'intervento sugli edifici che non possono aumentare la volumetria.
Approvato il Regolamento duso per la Definizione delladeguamento igienico, statico e tecnologico degli edifici allinterno del Parco, che serve a fare chiarezza sulle possibilità d'intervento sugli edifici che non possono aumentare la volumetria.
Piano Territoriale del Parco
Legge regionale 25 agosto 1988 n. 43
Regolamento duso
Definizione delladeguamento igienico, statico e tecnologico degli edifici allinterno del Parco Groane (art.4, c.4 norme tecniche dattuazione)
Agli effetti del Piano territoriale del Parco Groane, approvato con legge regionale 25 agosto 1988 n.43, per adeguamento statico, igienico e tecnologico degli edifici esistenti allinterno dellarea protetta si intendono le seguenti attività:
- Restauro e risanamento conservativo, anche mediante la sostituzione o lintegrazione delle parti strutturali necessarie ad assicurare la durata nel tempo dellopera e la resistenza alle sollecitazioni, secondo le norme di legge e in ragione dei carichi previsti;
- Adeguamento agli standard di legge o alle prescrizioni dellautorità preposta dei manufatti edilizi, nonché delle filiere produttive, ivi includendo le normative e le regolamentazioni sanitarie, antincendio, antisismiche, di sicurezza e pubblica incolumità, antinquinamento, nonché quanto necessario per far fronte alle prescrizioni derivanti dallesito di procedimenti di Valutazione dImpatto Ambientale, di conformità edilizia e di ogni altra attività di supervisione;
- Aggiornamento e ammodernamento tecnologico degli impianti alle sopravvenute evenienze;
- Adeguamento esterno dei fabbricati alle norme paesaggistiche del Piano di settore Zone Edificate previsto dal piano territoriale del parco.
Non comportano incremento di superficie coperta la realizzazione di coperture necessarie per far fronte ai suddetti adeguamenti, entro il limite massimo del 10% delle superfici coperte esistenti e legittime alla data del 25 agosto 1988, purché indispensabili ai fini di cui al precedente art.1, lettere a) e b). Lindispensabilità è attestata dalle prescrizioni delle autorità competenti o da motivata dichiarazione del progettista abilitato, il quale ne risponde professionalmente e a tutti gli effetti di legge. Restano ferme le prescrizioni di carattere paesaggistico vigenti. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive, previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali.
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